Un focus sul BONUS FACCIATE.

Un focus sul BONUS FACCIATE.

'Un focus sul BONUS FACCIATE.'
Un focus sul BONUS FACCIATE.

L'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) ha previsto una detrazione fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020", i lavori che potranno godere dell'incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.

E' stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

  • Zona A : comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • Zona B : include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna:

  • interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

La guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su: grondaie, pluviali, parapetti,cornicioni. Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con: chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento, materiale, cornicioni; ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative: all'acquisto materiali, alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica), all'installazione di ponteggi, allo smaltimento del materiale, l'Iva, l'imposta di bollo,i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La cosa più interessante e che probabilmente sta portando alla scelta di sceglierlo al posto del Superbonus 110%, è che per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Allo stato attuale la scadenza prevista per il bonus facciate è il 31 dicembre 2020, ma dal Documento programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE sono già arrivate anticipazioni circa una proroga al 31 dicembre 2021.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, i contribuenti interessati possono optare per un contributo, sotto forma di:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

I documenti da conservare sono: le fatture, le ricevuta del bonifico, le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori, la domanda di accatastamento, per immobili non censiti, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali, il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile. Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche: l'asseverazione di un tecnico abilitato, l'attestato di prestazione energetica (APE).